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 GABRIELLA EMANUELA MARIA POLA MAESTRI Curriculum
Nata a Torino, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, vive e Milano dal 1979. Esercita la professione in campo legale finanziario. Nel 1999 ha pubblicato il libro di antropologia "Dottore dica 33"
 

 

 CONSULENZA FINANZIARIA

STUDIO INTERNAZIONALE

Iscritta all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari. Delibera Consob n° 5844 del 18/12/91

 

English  FERTILITY: MALE OR FEMALE?
 
 


Dottore dica 33 Copertina di Stefania Cavatorta Le opere
Libri       "Dottore dica 33"

Poesie   "Figli"
            "
Un amore cosi'"
            "Il sorriso dell'amore"


Acquerelli  "Casale"
 
Ritratti      "Il David"
 
Riproduzioni d'autore

 



NEWS DI GABRIELLA POLA


Da oggi sono disponibili le news aggiornate periodicamente.

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22/02/2015
PETIZIONI ALLE CAMERE PER LE LEGGI DEL DIVORZIO E DELL' AMMINISTRAZIONE

PETIZIONE ALLE CAMERE: ex art. 50 Costituzionale ( bozza )

La sottoscritta dott.sa Gabriella Pola si occupa di consulenze legali e progetti finanziari, nonché di Ricerca, tramite l'Associazione “La Ricerca G.E.M.BOOK” con sede in Milano 20122 vl. Caldara 47 - iscritta all'Agenzia delle entrate di Milano con il codice fiscale 97677820157, tel 02 55019617, sito internet www.gabriellapola.com di cui la stessa è Presidente, sorta essenzialmente per attività di ricerca e di volontariato. In particolare dello sviluppo di un Progetto, rivolto alla strutturazione di servizi da offrirsi alle persone, tramite l'aggregazione di persone in “Centri di lavoro e formazione” dislocati sul territorio, presso strutture preferibilmente già esistenti nelle città e nei centri abitati. Il progetto prevede come l'Associazione potrà essere collegata a cooperative che possano consentire lo svolgimento delle mansioni professionali rivolte all'assistenza in particolare delle persone anziane o disabili o dedite alla droga nonché dei bambini. La linea guida del Progetto programma di portare l'assistenza domiciliare capillarmente, ma al contempo di creare nei Centri luoghi di aggregazione organizzati che prevedano un percorso di cura o educativo a seconda dei casi ed un contatto diretto del Centro in collegamento con le strutture ospedaliere con le quali sia necessario collaborare nei casi più complessi. L'Associazione in partecipazione è una O.N.L.U.S. non a scopo di lucro; per lo sviluppo del progetto saranno necessari i collegamenti suddetti come scritto. Si dovranno quindi strutturare organismi collegati per la gestione dei Centri sia organizzativa che anche amministrativa.

La nostra Associazione nella persona della rappresentante dott.sa Gabriella Pola si fa carico di un progetto per la riforma della legge sul Divorzio dell'1 dicembre 1970 e della legge sull'Amministrazione di sostegno regolata dagli art. 404- 413 c.c.. Tali leggi hanno manifestato la presenza di carenze normative dunque dovrebbero in ogni caso essere integrate e/o modificate come di seguito indicato. Premettendo che a nostro parere la legge sul divorzio andrebbe abrogata in quanto non è obbligatorio sposarsi e sarebbe opportuno farlo se vi è l' impegno vero volto a creare una famiglia, sarebbe quindi bene sotto tutti i profili, morali, etici, sociali, pratici, etc. ponderare bene tale scelta in modo che quando la si compie, soprattutto nel caso in cui vi siano dei figli dovrebbe essere considerata un impegno indissolubile, anche dal punto di vista civilistico, non solo religioso. In primo luogo per salvaguardare le persone coinvolte, soprattutto il diritto dei figli a vivere in un contesto familiare che svolga la funzione che sarebbe propria dello stesso: di arricchimento affettivo, di educazione e di protezione. Per questi motivi si chiede la modifica della legge della separazione personale dei coniugi, in particolare le norme sull'affidamento dei figli, in caso di separazione o di genitori non sposati infatti come prescritto dall'art.4, 2° comma, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 : “le disposizioni di tale legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” Si propone l'integrazione di tale legge nel senso che si ritiene debba essere prevista per i Figli la garanzia, qualora uno dei genitori si allontani dalla famiglia, di rimanere nel nucleo familiare con il Genitore che rimane; in modo che che gli stessi Figli possano mantenere una continuità del “modus vivendi”, in primo luogo affinchè si minimizzino gli aspetti traumatici della vicenda della separazione dei genitori che già devono inopinatamente subire; la stessa integrazione della legge dovrà indicare che i Figli possano incontrare il genitore che lascia la famiglia esclusivamente in un contesto familiare, senza essere obbligati a frequentare persone estranee in contesti estranei quali nuovi partners del genitore che ha abbandonato la famiglia che mutano anche di frequente e tanto meno persone connesse a tali partners. Questo anche nella prospettiva di contenere gli effetti degli eventi negativi che già provocano la condizione dolorosa dei Figli, i quali anche in quanto minorenni non dovrebbero subire ulteriori traumi per ripetuti cambiamenti o trasferimenti, in alcuni casi anche all'estero con frequentazioni di scuole diverse. Tali eventi contribuiscano a destabilizzare anche l'andamento scolastico spesso in tali casi già messo alla prova in senso negativo a causa degli effetti della separazione. La legge dovrebbe prevedere per i minorenni la stessa protezione nei confronti di eventuali partners anche dei progenitori ossia dei Nonni; dunque allo stesso modo i minorenni dovrebbero incontrare i Nonni nel contesto familiare dello stesso nucleo familiare, senza intrusioni di persone estranee che oltre ad essere sconosciute possono cambiare frequentemente e causare situazioni destabilizzanti per il Bambino. Per le vacanze sarebbe importante la presenza di entrambi i genitori e dovrebbe essere resa obbligatoria anche per cercare di favorire una possibile riconciliazione e riunione della Famiglia.

Si chiede la modifica della legge dell'Amministrazione di sostegno art. 404- 413 c.c. focalizzata sui seguenti punti in quanto gli articoli della legge, per offrire le minime garanzie dovute secondo i principi costituzionali, dovrebbero essere modificati in virtù dei seguenti criteri da inserire nelle disposizioni normative per integrarle e modificarle. Premesso che si è riscontrato come molte persone non si pongano il problema morale ed etico di delegare in toto la gestione di un anziano o di un disabile, anche se è vero che ci sono dei casi di difficoltà di gestione a livello familiare che possono in parte giustificare. Si dovrebbe pure precisare come chiedere l'amministrazione di sostegno per un anziano o per un disabile al Tribunale abbia nella maggior parte dei casi costi notevoli soprattutto perché è quasi sempre nominato un avvocato o altro professionista, quando invece sarebbe sufficiente un diplomato, essendo previsto dalla legge che chi deve decidere è il giudice. Tale amministratore di sostegno nominato dal Tribunale a fine d'anno esige per lo più ingenti parcelle, a prescindere dal reddito dell'amministrato, tanto più gravose quando debba gestire la vendita di immobili e non si comprende il motivo, poiché presso la Corte d'Appello del Tribunale vi è la volontaria giurisdizione, quindi i familiari possono presentare istanza personalmente o tramite dei laureati in legge, come quelli delle Associazioni. Si tenga presente che in genere le persone per le quali si chiede l'amministrazione hanno una pensione modesta ed a volte un'abitazione, ma pure modesta. Per quanto riguarda le incombenze burocratiche ricorrenti la gestione è semplice. L'aspetto morale ed etico della questione che verrebbe per primo è fondamentale per comprendere come qualche sacrificio possa fare molto, per alleviare periodi frequentemente non facili della vita, come possono essere quello della vecchiaia o ancor più quello vissuto in condizione di disabilità. Le famiglie che vivono queste realtà potrebbero chiedere supporto a strutture statali esistenti o ad associazioni di volontariato che possano coadiuvarli nel loro compito. Per tutti questi motivi la legge dovrebbe stabilire che chiedersi la nomina di un'Amministrazione di sostegno sia consentito quando vi sia un contrasto familiare grave, perché meglio sarebbe che la famiglia in serenità si adeguasse al pur non semplice compito. I familiari si dovrebbero rivolgere a tale procedura solo in casi eccezionali, come rimedio estremo. Pur sconsigliando tale iter procedurale, a nostro parere, si presenta necessario integrare la normativa esistente nella quale si rilevano non pochi contrasti normativi già evidenziati, infatti vi sono innumerevoli sentenze a riguardo. Si indicano pertanto le seguenti disposizioni che dovrebbero rendere possibile integrare e modificare gli attuali articoli di legge: 1)per la nomina di un Amministratore di sostegno deve esservi una richiesta dell'interessato, se maggiorenne in ogni caso, ma anche considerando che il provvedimento, come specificato da tutte le sentenze non è un'inabilitazione, per la quale vi è peraltro la legge relativa, da applicarsi, quando ve ne sia la necessità; lo dimostra il fatto che l'amministrazione di sostegno può anche essere richiesta da persona non anziana e non disabile, la quale per infortunio o malattia, in alcuni frangenti, quando ad esempio debba affrontare un intervento operatorio in ospedale e non avendo familiari o parenti ai quali rivolgersi, intenda richiedere che le sue sostanze, per il periodo di tempo necessario, siano gestite da un amministratore con il controllo del giudice. Le persone anziane che non essendo molto efficienti fisicamente a volte richiedono tale amministrazione dei beni più a lungo, se non possono contare su familiari o parenti disposti a farlo, ma non per questo possono essere parificate ad inabilitati. La norma deve essere precisa perché non possano derivare equivoci. In particolare deve prevedere che non possano essere prese misure economiche importanti, se non da parte del Giudice, ma solo su richiesta dell'interessato. Nel caso di persone disabili minorenni, la stessa Amministrazione deve essere richiesta dai genitori, tuttavia se non si tratta di problemi temporanei, come l'essere dediti alla droga o all'alcool, ma di situazioni permanenti, andrà verificata la gravità e solo nei grave applicata la legge dell'inabilitazione con le relative garanzie costituzionali previste. Nell'amministrazione di sostegno di persone minorenni la nomina fatta da parte del Giudice deve essere condivisa dai genitori e dalla maggioranza dei parenti fino al sesto grado e può attuarsi solo quando si sia rilevato essersi verificato il pericolo reale di un danno grave patrimoniale alla persona oggetto dell'amministrazione o di un illecito documentato relativo al patrimonio o azioni dannose di lieve entità, ma ripetute nel tempo di cui la persona è vittima o artefice, dimostrando la difficoltà di gestione; solo in tali evenienze può essere consentito al Giudice di agire con un provvedimento provvisorio motivato ossia quando vi sia una situazione di provata gravità e pericolo documentato, anche in tali casi però si dovrà peraltro sempre valutare se la situazione sia grave al punto da dover proseguire con il percorso di legge previsto per i casi ai quali sia consentito e necessario applicare le norme sull'inabilitazione, proseguendo il giudizio con le relative garanzie di legge e costituzionali. In ogni modo, ammettendo la figura dell'amministratore di sostegno, deve essere fatto presente alla Persona che chiede spontaneamente un Amministratore o ai Familiari la possibilità di scegliere la nomina di un amministratore nell'ambito degli stessi familiari o parenti, pur con il controllo del giudice; d'altra parte gli stessi devono essere messi a conoscenza preventivamente degli ingenti costi annui di un eventuale amministratore professionista (che non sia cioè scelto nell'ambito della famiglia), dovrebbe quindi essere prevista la redazione di preventivi anticipati bimestrali e deve esservi una norma di legge che stabilisca, come tali preventivi debbano essere essere rigorosamente rispettati; in tal modo sarà prestabilito che l'amministrando e/o i parenti, se accettano la nomina, avranno facoltà d'interrompere l'amministrazione in qualsiasi momento per giusta causa ossia per inosservanze di legge come anche se il preventivo non sia rispettato. L'Amministrazione s'interromperà quindi immediatamente, senza attendere mesi o anni per chiarire l'omissione davanti al Giudice. Il mancato rispetto del progetto attuativo e del preventivo economico fa decadere immediatamente ex lege non solo i diritti di retribuzione, ma anche la funzione dell'Amministratore. La persona scelta come amministratore deve presentare al Giudice un consuntivo semestrale del lavoro svolto. Per le questioni urgenti relative alla gestione del patrimonio della persona oggetto del provvedimento del Giudice, nei casi gravi in cui sia necessaria la nomina immediata, provvisoria di un amministratore, la stessa deve prevedere sempre una persona scelta dai genitori e dai parenti entro il sesto grado, indicata o accettata dall'unanimità dagli stessi. Peraltro la nomina definitiva di una persona che amministri, dovrebbe potere essere presa con una decisione autonoma del Giudice, solo nei casi previsti e con le garanzie stabilite dalla legge sull'inabilitazione e sull'interdizione, con l'applicazione delle relative norme a riguardo e sempre solo ae vi siano le prove documentali di danni gravi o illeciti verso il patrimoni, come sopra descritti. La legge deve stabilire che la vendita di beni ed immobili di proprietà della persona anziana non consenziente o minorenne disabile, possa essere attuata solo qualora vi sia la dichiarazione dell'inabilitazione dell'Amministrato; che quando si presenti tale evenienza, alla vendita possa essere preferita la scelta di un contratto per creare una rendita. 3) Art. 409 c.c. deve essere abrogato perché si rileva la possibilità di sancire un'incapacità di agire non è stata giudizialmente provata con i criteri costituzionalmente dovuti e nel rispetto della normativa preposta a tali casi, con anche le richieste garanzie costituzionali. Art. 411 c.c. Deve essere ritenuto incostituzionale per gli stessi motivi esposti a riguardo dell'articolo precedente e pertanto va abrogato. A nostro parere se non si definisce il confine tra un'amministrazione di sostegno (che però dovrebbe essere svolta nell'ambito della famiglia) e l'inabilitazione, si rischia che si verifichino delle forme di inabilitazioni occulte, cioè senza le garanzie di legge e costituzionali previste per la procedura dell'inabilitazione, nei confronti di persone che in realtà non sono inabili. Con la possibilità che trascorrano anni prima che si riesca a chiarire davanti ad un giudice la situazione effettiva e reale. Dunque potrebbe dare adito ad azioni poco chiare e poco ortodosse nonché illegittime. Considerando che vi è già la legge sull'inabilitazione anche temporanea, l'Amministrazione di sostegno sarebbe una legge inutile, potenzialmente dannosa, da valutarsi sotto l'aspetto della legittimità Costituzionale. Pertanto andrebbe abrogata

Milano 15 febbraio 2015 Gabriella Pola


17/02/2015


14/02/2015


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