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NEWS DI GABRIELLA POLA
Da oggi sono disponibili le news aggiornate periodicamente.
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25/02/2015
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22/02/2015
PETIZIONI ALLE CAMERE PER LE LEGGI DEL DIVORZIO E DELL' AMMINISTRAZIONE |
PETIZIONE ALLE CAMERE: ex art. 50 Costituzionale ( bozza )
La sottoscritta dott.sa Gabriella Pola si occupa di consulenze legali e progetti finanziari, nonché
di Ricerca, tramite l'Associazione “La Ricerca G.E.M.BOOK” con sede in Milano 20122 vl.
Caldara 47 - iscritta all'Agenzia delle entrate di Milano con il codice fiscale 97677820157, tel 02
55019617, sito internet www.gabriellapola.com di cui la stessa è Presidente, sorta essenzialmente
per attività di ricerca e di volontariato. In particolare dello sviluppo di un Progetto, rivolto alla
strutturazione di servizi da offrirsi alle persone, tramite l'aggregazione di persone in “Centri di
lavoro e formazione” dislocati sul territorio, presso strutture preferibilmente già esistenti nelle città
e nei centri abitati. Il progetto prevede come l'Associazione potrà essere collegata a cooperative
che possano consentire lo svolgimento delle mansioni professionali rivolte all'assistenza in
particolare delle persone anziane o disabili o dedite alla droga nonché dei bambini.
La linea guida del Progetto programma di portare l'assistenza domiciliare capillarmente, ma al
contempo di creare nei Centri luoghi di aggregazione organizzati che prevedano un percorso
di cura o educativo a seconda dei casi ed un contatto diretto del Centro in collegamento con le
strutture ospedaliere con le quali sia necessario collaborare nei casi più complessi.
L'Associazione in partecipazione è una O.N.L.U.S. non a scopo di lucro; per lo sviluppo del
progetto saranno necessari i collegamenti suddetti come scritto.
Si dovranno quindi strutturare organismi collegati per la gestione dei Centri sia organizzativa che
anche amministrativa.
La nostra Associazione nella persona della rappresentante dott.sa Gabriella Pola si fa carico
di un progetto per la riforma della legge sul Divorzio dell'1 dicembre 1970 e della legge
sull'Amministrazione di sostegno regolata dagli art. 404- 413 c.c.. Tali leggi hanno manifestato
la presenza di carenze normative dunque dovrebbero in ogni caso essere integrate e/o
modificate come di seguito indicato.
Premettendo che a nostro parere la legge sul divorzio andrebbe abrogata in quanto non è
obbligatorio sposarsi e sarebbe opportuno farlo se vi è l' impegno vero volto a creare una famiglia,
sarebbe quindi bene sotto tutti i profili, morali, etici, sociali, pratici, etc. ponderare bene tale scelta
in modo che quando la si compie, soprattutto nel caso in cui vi siano dei figli dovrebbe essere
considerata un impegno indissolubile, anche dal punto di vista civilistico, non solo religioso. In
primo luogo per salvaguardare le persone coinvolte, soprattutto il diritto dei figli a vivere in un
contesto familiare che svolga la funzione che sarebbe propria dello stesso: di arricchimento
affettivo, di educazione e di protezione. Per questi motivi si chiede la modifica della legge della
separazione personale dei coniugi, in particolare le norme sull'affidamento dei figli, in caso di
separazione o di genitori non sposati infatti come prescritto dall'art.4, 2° comma, della legge 8
febbraio 2006 n. 54 : “le disposizioni di tale legge si applicano anche in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli
di genitori non coniugati”
Si propone l'integrazione di tale legge nel senso che si ritiene debba essere prevista per i Figli la
garanzia, qualora uno dei genitori si allontani dalla famiglia, di rimanere nel nucleo familiare
con il Genitore che rimane; in modo che che gli stessi Figli possano mantenere una continuità del
“modus vivendi”, in primo luogo affinchè si minimizzino gli aspetti traumatici della vicenda della
separazione dei genitori che già devono inopinatamente subire; la stessa integrazione della legge
dovrà indicare che i Figli possano incontrare il genitore che lascia la famiglia esclusivamente in
un contesto familiare, senza essere obbligati a frequentare persone estranee in contesti estranei
quali nuovi partners del genitore che ha abbandonato la famiglia che mutano
anche di frequente e tanto meno persone connesse a tali partners.
Questo anche nella prospettiva di contenere gli effetti degli eventi negativi che già provocano la
condizione dolorosa dei Figli, i quali anche in quanto minorenni non dovrebbero subire
ulteriori traumi per ripetuti cambiamenti o trasferimenti, in alcuni casi anche all'estero con
frequentazioni di scuole diverse. Tali eventi contribuiscano a destabilizzare anche l'andamento scolastico
spesso in tali casi già messo alla prova in senso negativo a causa degli effetti della separazione.
La legge dovrebbe prevedere per i minorenni la stessa protezione nei confronti di eventuali
partners anche dei progenitori ossia dei Nonni; dunque allo stesso modo i minorenni dovrebbero
incontrare i Nonni nel contesto familiare dello stesso nucleo familiare, senza intrusioni di persone
estranee che oltre ad essere sconosciute possono cambiare frequentemente e causare situazioni
destabilizzanti per il Bambino.
Per le vacanze sarebbe importante la presenza
di entrambi i genitori e dovrebbe essere resa obbligatoria anche per cercare di favorire una
possibile riconciliazione e riunione della Famiglia.
Si chiede la modifica della legge dell'Amministrazione di sostegno art. 404- 413 c.c.
focalizzata sui seguenti punti in quanto gli articoli della legge, per offrire le minime garanzie
dovute secondo i principi costituzionali, dovrebbero essere modificati in virtù dei seguenti
criteri da inserire nelle disposizioni normative per integrarle e modificarle.
Premesso che si è riscontrato come molte persone non si pongano il problema morale ed etico
di delegare in toto la gestione di un anziano o di un disabile, anche se è vero che ci sono dei
casi di difficoltà di gestione a livello familiare che possono in parte giustificare. Si dovrebbe
pure precisare come chiedere l'amministrazione di sostegno per un anziano o per un
disabile al Tribunale abbia nella maggior parte dei casi costi notevoli soprattutto perché è
quasi sempre nominato un avvocato o altro professionista, quando invece sarebbe sufficiente
un diplomato, essendo previsto dalla legge che chi deve decidere è il giudice. Tale
amministratore di sostegno nominato dal Tribunale a fine d'anno esige per lo più ingenti
parcelle, a prescindere dal reddito dell'amministrato, tanto più gravose quando debba gestire
la vendita di immobili e non si comprende il motivo, poiché presso la Corte d'Appello del
Tribunale vi è la volontaria giurisdizione, quindi i familiari possono presentare istanza
personalmente o tramite dei laureati in legge, come quelli delle Associazioni. Si tenga presente
che in genere le persone per le quali si chiede l'amministrazione hanno una pensione modesta
ed a volte un'abitazione, ma pure modesta. Per quanto riguarda le incombenze burocratiche
ricorrenti la gestione è semplice. L'aspetto morale ed etico della questione che verrebbe per
primo è fondamentale per comprendere come qualche sacrificio possa fare molto, per
alleviare periodi frequentemente non facili della vita, come possono essere quello della
vecchiaia o ancor più quello vissuto in condizione di disabilità. Le famiglie che vivono queste
realtà potrebbero chiedere supporto a strutture statali esistenti o ad associazioni di
volontariato che possano coadiuvarli nel loro compito. Per tutti questi motivi la legge
dovrebbe stabilire che chiedersi la nomina di un'Amministrazione di sostegno sia consentito quando vi sia un contrasto familiare grave, perché meglio sarebbe che la famiglia in serenità
si adeguasse al pur non semplice compito. I familiari si dovrebbero rivolgere a tale
procedura solo in casi eccezionali, come rimedio estremo. Pur sconsigliando tale iter
procedurale, a nostro parere, si presenta necessario integrare la normativa esistente nella
quale si rilevano non pochi contrasti normativi già evidenziati, infatti vi sono innumerevoli
sentenze a riguardo. Si indicano pertanto le seguenti disposizioni che dovrebbero
rendere possibile integrare e modificare gli attuali articoli di legge:
1)per la nomina di un Amministratore di sostegno deve esservi una richiesta dell'interessato, se
maggiorenne in ogni caso, ma anche considerando che il provvedimento, come
specificato da tutte le sentenze non è un'inabilitazione, per la quale vi è peraltro la legge relativa,
da applicarsi, quando ve ne sia la necessità; lo dimostra il fatto che l'amministrazione di sostegno
può anche essere richiesta da persona non anziana e non disabile, la quale per infortunio o
malattia, in alcuni frangenti, quando ad esempio debba affrontare un intervento operatorio in
ospedale e non avendo familiari o parenti ai quali rivolgersi, intenda richiedere che le sue
sostanze, per il periodo di tempo necessario, siano gestite da un amministratore con il controllo del
giudice.
Le persone anziane che non essendo molto efficienti fisicamente a volte richiedono tale
amministrazione dei beni più a lungo, se non possono contare su familiari o parenti disposti a
farlo, ma non per questo possono essere parificate ad inabilitati. La norma deve essere precisa
perché non possano derivare equivoci. In particolare deve prevedere che non possano essere
prese misure economiche importanti, se non da parte del Giudice, ma solo su richiesta
dell'interessato. Nel caso di persone disabili minorenni, la stessa Amministrazione deve
essere richiesta dai genitori, tuttavia se non si tratta di problemi temporanei, come l'essere dediti
alla droga o all'alcool, ma di situazioni permanenti, andrà verificata la gravità
e solo nei grave applicata la legge dell'inabilitazione con le relative garanzie costituzionali
previste. Nell'amministrazione di sostegno di persone minorenni la nomina fatta da parte del
Giudice deve essere condivisa dai genitori e dalla maggioranza dei parenti fino al sesto grado e
può attuarsi solo quando si sia rilevato essersi verificato il pericolo reale di un danno grave
patrimoniale alla persona oggetto dell'amministrazione o di un illecito documentato
relativo al patrimonio o azioni dannose di lieve entità, ma ripetute nel tempo di cui la persona è
vittima o artefice, dimostrando la difficoltà di gestione; solo in tali evenienze può essere consentito al
Giudice di agire con un provvedimento provvisorio motivato ossia quando vi sia una situazione di
provata gravità e pericolo documentato, anche in tali casi però si dovrà peraltro sempre valutare se
la situazione sia grave al punto da dover proseguire con il percorso di legge previsto per i casi ai
quali sia consentito e necessario applicare le norme sull'inabilitazione, proseguendo il giudizio
con le relative garanzie di legge e costituzionali.
In ogni modo, ammettendo la figura dell'amministratore di sostegno, deve essere fatto presente
alla Persona che chiede spontaneamente un Amministratore o ai Familiari la possibilità di scegliere
la nomina di un amministratore nell'ambito degli stessi familiari o parenti, pur con il controllo del
giudice; d'altra parte gli stessi devono essere messi a conoscenza
preventivamente degli ingenti costi annui di un eventuale amministratore professionista (che
non sia cioè scelto nell'ambito della famiglia), dovrebbe quindi essere prevista la redazione
di preventivi anticipati bimestrali e deve esservi una norma di legge che stabilisca, come tali
preventivi debbano essere essere rigorosamente rispettati; in tal modo sarà prestabilito che
l'amministrando e/o i parenti, se accettano la nomina, avranno facoltà d'interrompere
l'amministrazione in qualsiasi momento per giusta causa ossia per inosservanze di legge come
anche se il preventivo non sia rispettato. L'Amministrazione s'interromperà quindi
immediatamente, senza attendere mesi o anni per chiarire l'omissione davanti al Giudice. Il
mancato rispetto del progetto attuativo e del preventivo economico fa decadere immediatamente ex
lege non solo i diritti di retribuzione, ma anche la funzione dell'Amministratore.
La persona scelta come amministratore deve presentare al Giudice un consuntivo
semestrale del lavoro svolto.
Per le questioni urgenti relative alla gestione del patrimonio della persona oggetto del
provvedimento del Giudice, nei casi gravi in cui sia necessaria la nomina immediata, provvisoria
di un amministratore, la stessa deve prevedere sempre una persona scelta dai genitori e dai
parenti entro il sesto grado, indicata o accettata dall'unanimità dagli stessi.
Peraltro la nomina definitiva di una persona che amministri, dovrebbe potere essere presa con una
decisione autonoma del Giudice, solo nei casi previsti e con le garanzie stabilite dalla legge
sull'inabilitazione e sull'interdizione, con l'applicazione delle relative norme a riguardo
e sempre solo ae vi siano le prove documentali di danni gravi o illeciti verso il
patrimoni, come sopra descritti.
La legge deve stabilire che la vendita di beni ed immobili di proprietà della persona
anziana non consenziente o minorenne disabile, possa essere attuata solo qualora vi sia la
dichiarazione dell'inabilitazione dell'Amministrato; che quando si presenti tale evenienza, alla
vendita possa essere preferita la scelta di un contratto per creare una rendita.
3) Art. 409 c.c. deve essere abrogato perché si rileva la possibilità di sancire un'incapacità di
agire non è stata giudizialmente provata con i criteri costituzionalmente dovuti e nel rispetto
della normativa preposta a tali casi, con anche le richieste garanzie costituzionali.
Art. 411 c.c. Deve essere ritenuto incostituzionale per gli stessi motivi esposti a riguardo
dell'articolo precedente e pertanto va abrogato.
A nostro parere se non si definisce il confine tra un'amministrazione di
sostegno (che però dovrebbe essere svolta nell'ambito della famiglia) e l'inabilitazione, si rischia
che si verifichino delle forme di inabilitazioni occulte, cioè senza le garanzie di legge e
costituzionali previste per la procedura dell'inabilitazione, nei confronti di persone che in realtà
non sono inabili. Con la possibilità che trascorrano anni prima che si riesca a chiarire davanti ad un
giudice la situazione effettiva e reale. Dunque potrebbe dare adito ad azioni poco chiare e poco
ortodosse nonché illegittime. Considerando che vi è già la legge sull'inabilitazione anche
temporanea, l'Amministrazione di sostegno sarebbe una legge inutile, potenzialmente dannosa, da valutarsi sotto l'aspetto della
legittimità Costituzionale. Pertanto andrebbe abrogata
Milano 15 febbraio 2015 Gabriella Pola
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17/02/2015
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Per informazioni, consulenza legale e finanziaria, consulenza medica: contatti |
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